IL Decreto Sostegno TER
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Abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri clienti un riassunto sulle principali novità del Decreto Sostegni Ter.
Inoltre informiamo che dalla prossima settimana avremo l’uscita di articoli che descriveranno ed analizzano la “NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CERISI”
Naturalmente non mancheranno dai nostri professionisti osservazioni sulla politica, sull’economia e sulla finanza.
Gli argomenti del decreto sono divisi per settore e esplicato il riferimento dell’articolo di legge.
Misure di sostegno per le attività chiuse |
Art 1
Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2 D.L. 73/2021) è rifinanziato per l’anno 2022 con nuove risorse destinate alle attività che, alla data del 27.01.2022, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dall’art. 6, c. 2 D.L. 221/2021. Per l’attuazione della disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall’art. 2 D.L. 73/2021.
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31.01.2022, ai sensi dell’art. 6, c. 2 D.L.
221/2021, sono sospesi:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative a lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
- i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.
- I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il
16.09.2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio |
Art. 2
- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
- Per beneficiare degli aiuti previsti, le imprese interessate devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e avere subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.
- Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese per una delle attività citate;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31.12.2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, p. 18 del regolamento (UE) n.
651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d) D.Lgs. 231/2001.
- I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
- Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Dpr 445/2000.
- L’istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, disposta ai sensi
- dell’art. 9 D.Lgs. 123/1998 in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.
- In ogni caso, all’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’art. 48-bis Dpr 602/1973 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.
- Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con provvedimento, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
- Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir.
- Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l’importo del contributo determinato è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
- Ai predetti fini, il provvedimento individua, tra l’altro, anche le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.
- Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
Sostegno attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica |
Art. 3
- La dotazione del Fondo di cui all’art. 26 D.L. 41/2021 è incrementata di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, da destinare a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
- Per il contributo previsto a sostegno dei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà dall’art. 1-ter D.L. 73/2021, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, per l’anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
- Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all’art. 48bis D.L. 34/2020 è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:51, 47.71, 47.72.
Sostegno al turismo |
Art. 4
- Il Fondo unico nazionale del turismo di cui all’art. 1, c. 366 L. 234/2021 è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022.
- Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1.01.2022 al 31.03.2022, l’esonero contributivo di cui all’art. 7 D.L. 104/2020 è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.
- Il beneficio è riconosciuto nel limite di risorse stanziate per l’anno 2022.
Credito d’imposta imprese turistiche per canoni di locazione di immobili |
Art. 5
- Il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. 34/2020 spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
- Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19».
- Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dal 27.01.2022.
- L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.
Buoni per servizi termali |
Art. 6
- In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l’acquisto di servizi termali, di cui all’art. 29-bis D.L. 104/2020, non fruiti alla data dell’8.01.2022, sono utilizzabili entro la data del 03.2022.
Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale |
Art. 7
- I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’allegato I che, a decorrere dalla data del 1.01.2022 fino al 31.03.2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ricorrendo agli ammortizzatori sociali, ai sensi del D.Lgs.
148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5 (per la CIGO e per la CIGS) e 29, c. 8 (per il Fondo di integrazione salariale) D.Lgs. 148/2015.
Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura |
Art. 8
- I fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all’art. 89, c. 1 D.L. 18/2020 sono incrementati per l’anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
- Il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, c. 2 D.L. 34/2020 è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
- È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi di cui all’art. 65, c. 6 D.L. 73/2021. A tali fini, il relativo fondo è incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022.
Disposizioni urgenti in materia di sport |
Art. 9
- Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all’art. 81 D.L. 104/2020 riguardanti il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive, già prorogate dall’art. 10, c. 1 D.L. 783/2021, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1.01.2022 al 31.03.2022, con contemporaneo aumento delle risorse a valere sul 1° trimestre 2022.
- Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, la dotazione del fondo di cui all’art. 10, c. 3 D.L. 73/2021 è incrementata di euro 20 milioni per l’anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
- Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 introdotte con il D.L. 229/2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dal 27.01.2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
- Al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» sono destinate nuove risorse per l’anno 2022.
Piano transizione 4.0 |
Art. 10
- Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti dal 1.01.2023 al 31.12.2015 in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A L. 232/2016 (beni materiali 4.0) inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (anziché 20 milioni di euro).
Riduzione oneri di sistema per I° trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW |
Art. 14
- Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il 1° trimestre 2022 con decorrenza dal 1.01,.2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Contributo straordinario a imprese energivore |
Art. 15
- Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022.
- Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il Ministero dell’Economia effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.
Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili |
Art. 16
- A decorrere dalla data del 1.02.2022 e fino alla data del 31.12.2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonchè sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.
- Per tali finalità, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere:
- un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31.12.2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT, ovvero, qualora l’impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1.01.2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1.01.2010 al 31.12.2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;
- il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data del 27.01.2022 che non rispettano le condizioni previste, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.
- Qualora la differenza sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.
- Le disposizioni non si applicano all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27.01.2022, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10% rispetto al valore di cui alla lett. a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
Detrazioni per familiari a carico |
Art. 19, c. 6
- La detrazione per le altre persone a carico di cui all’art. 12, c. 1, lett. d) Tuir è riconosciuta con esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione per figli a carico di cui all’art. 12, c. 1, lett. c) Tuir.
- Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento a carichi di famiglia, i figli per i quali non spetta la detrazione ex art. 12 c. 1 lett. c Tuir sono considerati al pari dei figli per i quali la medesima spetta.
Trattamento di integrazione salariale Covid per imprese di rilevante interesse strategico nazionale |
Art. 22, c. 1
- In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (art. 1 D.L. 207/2012) possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale Covid di cui all’art. 3 D.L. 103/2021, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31.03.2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.
- L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
Proroga sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia |
Art. 22, cc. 3, 4
- È prorogata dal 31.12.2021 fino al 31.12.2022 la sospensione dei mutui nei Comuni del cratere sismico del Centro Italia, di cui all’art. 14, c. 6 D.L. 244/2016 e all’art. 2-bis, c. 22 D.L. 148/2017. La sospensione riguarda sia le attività economiche e produttive sia i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro |
Art. 23
- È soppresso l’art. 5, c. 1-bis, ultimo periodo D.Lgs. 148/2015, che prevedeva la cessazione, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, dell’esonero dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà.
- In caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
- L’esame congiunto nell’ambito della procedura per le integrazioni salariali può essere svolto anche in via telematica.
- È abrogato l’art. 22-ter, c. 5 D.Lgs. 148/2015, il quale prevedeva che, per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale poteva essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.
- Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, l’assegno di integrazione salariale di cui all’art. 30, c. 1 D.Lgs. 148/2015 in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali (non più solo ordinarie), è riconosciuto con i criteri e per le durate di indicate.
- Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai predetti trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dalle varie norme relative ai suddetti 2 istituti.
Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo |
Art. 26
- Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» («Fondo di parte capitale») e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» («Fondo di parte corrente»).
- Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell’Unione europea,
- Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.
Aiuti di Stato |
Art. 27, c. 1
- Sono adeguati i limiti degli aiuti che le Regioni, le Province Autonome gli altri enti territoriali, e le Camere di commercio possono adottare a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework), in base ai nuovi massimali fissati dalla Commissione europea il 18.11.2021. In particolare, il limite per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1) è aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura il limite è aumentato a 345.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a 290.000 euro. È inoltre elevato da 10 a 12 milioni per impresa l’importo massimo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, ossia degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 30.06.2022) rispetto allo stesso periodo del 2019.
Abrogazione disciplina “call off stock” |
Art. 27, c. 2
- È abrogato l’art. 21 L. 238/2021, che sarebbe entrato in vigore dal 1.02.2022, riguardante la disciplina degli acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call off stock”, ossia delle operazioni con cui un soggetto passivo spedisce o trasporta beni da uno Stato Ue a un altro Stato Ue, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi.
Limiti alle cessioni dei crediti fiscali |
Art. 28
- I soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta per interventi edilizi ex art. 121 D.L. 34/2020 e dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 ex art. 122 D.L. 34/2020 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per lo sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
- Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.