ECCO DOVE SBAGLIA IL PROFESSORE ORSINI
Articoli
[ Maggio 8, 2022 0 Comments ]

ECCO DOVE SBAGLIA IL PROFESSORE ORSINI

Scarica l’articolo in formato PDF

Di Massimiliano Napoletano e Roberto Giuliano

Ascoltando il Professore, ed osservando come ormai anche alcuni leader politici, considerano le sue ipotesi percorribili per il nostro paese (vedi Salvini e Conte) vorremmo spiegare come nonostante riteniamo logico e condivisibile la sua posizione, ma siamo assolutamente in disaccordo con la soluzione da lui  proposta.

Riassumiamo, il Professore dice:

–   Il problema del nostro Paese è la completa accondiscendenza del nostro governo ai “Diktat americani”

–  Elenca gli innumerevoli errori occidentali nelle guerre sparse nel mondo al grido di “esportare la democrazia”

–  L’aver chiuso gli occhi per anni sulla situazione al confine Ucraino-Russo

–  L’inesistenza di una politica Europea

Certo, detto in tal modo, è così lineare che risulta complicato non condividere. Naturalmente questa è una sintesi del pensiero Professore Orsini avendo semplificato argomenti effettivamente complessi.

Dunque, quale è la soluzione del Professore Orsini? l’Italia (tramite Salvini e Conte che hanno saputo intercettare e sentire, così come hanno sempre fatto, il malcontento e la pancia dei cittadini) devono chiedere a Draghi da subito di smettere di inviare le armi ovvero inviarle per un tempo limitato, in modo da costringere Zelensky a ragionare sulla “Pace” e nel frattempo continuare a mantenere le sanzioni alla Russia. Contemporaneamente, rompere momentaneamente l’unità europea, smarcandosi dalla Germania e dalla Francia che potranno prendere a pretesto la nostra politica estera di distacco dalla politica USA costringendole in seguito a seguire il nostro paese portando l’amministrazione americana ad una strategia di Pace e non Bellicista.

Ma veramente vogliamo scoprire solo adesso che siamo nella NATO a trazione USA? C’è bisogno di ricordare che la difesa Europea è finanziata quasi esclusivamente dall’amministrazione americana? Ed ancora che la Nato ha permesso a tutti gli aderenti e soprattutto a Paesi come Polonia, Romania e parte dei Balcani di vivere sotto un ombrello di Pace costruito sulla detenzione alle velleità espansionistiche da parte di altri Paesi. La NATO non obbliga nessuno ad aderire, si entra tramite una formale richiesta di adesione da parte del Paese che si vuole candidare. È stato certamente un allargamento che ha determinato conseguenze militari MA NON AVVIENE TRAMITE ANNESSIONE OVVERO COSTRIZIONE DA INVASIONE al massimo per convenienza economica come elemento di pressing.

Ma veramente vogliamo scoprire solo adesso che la nostra politica Estera e quella Europea è condizionata dal volere delle amministrazioni americane e quindi dai suoi interessi? A tal proposito è utile ricordare come sia pragmaticamente un dato di fatto POST-BELLICO la nostra vicinanza agli USASono stati i nostri liberatori. Ma ancor di più condividiamo stili di vita, e principi di democrazia e libertà.  Nonostante ciò abbiamo dimostrato moltissimi limiti, anche nella stessa difesa della libertà, così come è avvenuto nel deplorevole  tentativo di isolare lo stesso Orsini per le sue differenti e forti posizioni, ma nonostante questi rigurgiti di intolleranza  che dimostrano come ancora sia debole il pensiero liberal democratico nel nostro Paese in personaggi che si definiscono democratici  non c’è dubbio che preferiamo vivere nelle “Libere e democratiche” società occidentali rispetto a Russia-Cina-Iran-Corea del Nord, etc.

Entriamo nel CUORE del  disappunto: non pensiamo che la soluzione del Professore sia percorribile perché mettere in minoranza il Governo Draghi facendo fare una piccola fuga in avanti al nostro Paese rompendo momentaneamente l’unità Europea (cosi come spiegato sopra), e opporsi diplomaticamente alla politica di Biden, sarà anche questa scelta foriera di recessione e carestia.

Cosa pensate possa  succedere al nostro Paese, che possiede uno dei debiti pubblici più grandi al mondo, ove i nostri BTP sono comprati in parte dal nostro risparmio ed in parte dalla finanza internazionale, una volta indebolito se non addirittura fatto cadere il governo Draghi?  Esso è garanzia a livello internazionale della stabilità finanziaria del nostro Paese grazie alla sua riconosciuta competenza e serietà.  In questa sciagurata ipotesi si tornerà a parlare del debito sovrano e della sua sostenibilità, minata dall’instabilità politica che porterà il costo dello stesso a livelli non tollerabili. Si riaprirà la crisi sulla tenuta del sistema bancario e quindi sulla tutela del risparmio di tutti i cittadini e del finanziamento alle nostre imprese.

La soluzione “Orsini”  potrebbe esporre il Paese ad una crisi economica e finanziaria irreversibile.

Dobbiamo prendere atto ed essere consapevoli che la nostra democrazia è dipendente dalla finanza internazionale (basta vedere l’inizio della guerra valutaria che si è innescata con il blocco delle riserve valutarie e dell’attività internazionale della Banca Centrale Russa con la sospensione della maggior parte del sistema finanziario russo dai circuiti di internazionali) perché viviamo in un mondo interdipendente e la guerra ne è la tragica dimostrazione.  La nostra libertà paradossalmente potrebbe finire dove iniziano i grossi fondi di investimento. Purtroppo, è vero che non abbiamo una classe politica comparabile per visione e competenza a quella della prima repubblica, due nomi per tutti Andreotti e Craxi.

Ma allora quali sono le soluzioni?

La prima è che l’Italia non debba creare instabilità interna (indebolire Draghi) creando una sicura crisi economica e finanziaria ma essere portavoce, senza alcuna fuga in avanti, verso Francia e Germania per una “strategia di pace” che unitariamente stimolano una posizione a tutela degli interessi dei popoli europei anche arrivando ad essere in disappunto con l’amministrazione americana nel caso di lesione degli interessi della UE. Farlo con forza e con quella diplomazia che è l’arte della politica. Per cui forte coesione ed unità europea

La seconda è più culturale ed è quella del Pontefice: fare una preghiera chiedendo al Signore (al vostro “Signore” di qualsiasi religione siate), di accendere la luce, nei cuori e nella mente dei “Potenti Decisori”, affinché sentano il peso del dolore di perdere un figlio, una mamma, un papà, un amico e possa fare emergere con forza quelle uniche tre parole che ora servirebbero: “BASTA LA GUERRA”

Economia da Guerra o Guerra Economica
Articoli
[ Maggio 2, 2022 0 Comments ]

ECONOMIA DA GUERRA O GUERRA ECONOMICA?

Scarica l’articolo in formato PDF

L’evolversi di questa “maledetta guerra” condizionerà la politica economica del Paese . Fare delle previsioni oggi risulta alquanto complesso, comunque dobbiamo rivedere le nostre aspettative di crescita e di stabilità finanziaria. Troppe sono le variabili che potranno condizionare l’andamento della nostra economia:

  • Stagflazione: l’inflazione accompagnata da una stagnazione ovvero da una recessione economica, rappresenta oggi il principale rischio del Paese. Possiamo ancora sperare in un repentino rientro dei prezzi ma oggettivamente la strozzatura sugli stock di magazzino dovuto alla domanda post pandemia, nonché la presenza di enormi quantità di moneta in circolazione causata da anni da necessarie politiche espansive dalle principali banche centrali mondiali, difficilmente potranno raffreddare nel breve periodo la spinta sui prezzi che sembra ormai essere consolidata.
  • Shock energetico: la possibilità di una restrizione nell’offerta di energia dalla Russia potrebbe essere un ulteriore elemento di spinta sia verso l’aumento dei prezzi, sia della recessione. Inoltre, gli aumenti dei costi dei fattori produttivi delle aziende non potranno che essere scaricati di default (ad eccezione dei beni di prima necessità) a breve scadenza sui consumatori finali riducendo inevitabilmente i margini delle stesse aziende produttrici.
  • I sindacati naturalmente già cominciano a spingere su un giusto adeguamento dei salari per non impattare sul potere di acquisto dei cittadini provocando come la storia e la politica economica ci insegnano ad una ulteriore spinta al rialzo dei prezzi originando un pericolosissimo vortice inflattivo.
  • La fine della politica monetaria espansiva con l’aumento dei tassi da parte delle banche centrali con il fine di mitigare la spinta inflazionistica causerà un aumento del costo del denaro e una maggior costo del debito pubblico riportando la paura della sostenibilità dei debiti pubblici così come avvenuto nel 2011
  • II conseguente rafforzamento del dollaro a causa della maggiore politica restrittiva della Fed Americana potrà rafforzare positivamente le esportazioni europea nella seconda parte dell’anno e questo è certamente una buona notizia visto che Il nostro Paese ha ancora la possibilità di una crescita intrinseca di circa il 2,3%.

Ho sempre l’abitudine di vedere il bicchiere mezzo pieno ma per concentrarsi sulle possibili azioni da porre in essere e sulla risoluzione del problema ritengo che sia necessario partire da un’analisi oggettiva della situazione così come sopra descritta.

Non è un caso che ormai si parla di una nuova suddivisione del mondo, della fine della globalizzazione, di un attacco al dollaro come moneta di riferimento e di un scenario che dovrebbe essere evitato da terza guerra mondiale. Potrei avere un’opinione, ma parlare di ciò lo faranno gli esperti di settore. Certamente ci saranno nuovi equilibri ma è necessario che non si crei panico, il conflitto finirà e si stabilizzerà (convinto che lo spauracchio dell’atomica sia solo un argomento di pressione) ed andremo avanti come abbiamo sempre fatto.

Affrontare questo mare in tempesta necessita considerare un assunto imprescindibile e cioè che nessun paese ”stand-alone” avrà la possibilità di mitigare questa situazione macroeconomica. Lo abbiamo compreso e messo in atto durante la pandemia,  lo stiamo facendo nell’affrontare la guerra scatenata da Putin e dobbiamo continuare a farlo per il futuro.

Dunque:

  • Bisognerà inconfutabilmente dire che soltanto una condivisione nelle politiche di sostegno alle economie Europee, così come è avvenuto con il recovery fund, potrà effettivamente dare quello stimolo e quella resilienza alle nostre economie. Da soli, molti dei Paesi Europei, non potrebbero agire con importanti politiche Keynesiane senza impattare sui mercati finanziari tramite un grande ed ulteriore deficit di bilancio con il rischio di innescare la speculazione sullo spread e sui debiti sovrani
  • Bisognerà spingere sull’ energy recovery fund
  • Bisognerà modificare i patti di stabilità legando gli obiettivi di finanza pubblica sia al ciclo economico attuale che agli scenari previsionali e non principalmente sul raggiungimento di singoli indici di bilancio pubblico e deficit annuali
  • Bisognerà modificare il processo decisionale eliminando l’unanimità nelle decisioni della Commissione Europea se non per i Paesi fondatori

Il nostro Paese dovrà quindi esprimere una classe politica ed una burocrazia utile ad assecondare e promuovere questa nuova ulteriore integrazione europea a discapito dei normali rigurgiti nazionalisti. La crisi economica potrà essere una opportunità o la disgregazione economica dell’Europa se porterà ad una recrudescenza di spinte populistiche.

Certamente la classe politica dovrà avere la capacità di non nascondersi dietro il “c’è lo chiede l’Europa”  o nelle piccole beghe interne, ma sviluppare una forte campagna di confronto e orientamento nel Paese,  spiegando la convenienza e le opportunità che una forte integrazione europea offre all’Italia e agli altri partners .  Sarebbe opportuno evitare di far esplodere in modo demagogico un conflitto sociale, scaricando le colpe di eventuali politiche restrittive sulla vecchia polemica dell’evasione fiscale (che va’ naturalmente perseguita con forza e serietà) ma senza utilizzarla per dividere il paese tra chi ha una busta paga e chi una partita Iva.  Agli Italiani andrà illustrata la complessità delle decisioni e delle situazioni, perché questo è l’unico modo per combattere “l’uno vale uno” ed il populismo dilagante alla ricerca dell’uomo forte.

La globalizzazione o il multilateralismo si governano solo facendo squadra; dunque, maggior integrazione europea realizzando a tappe gli Stati Uniti d’Europa ma anche in Italia le forze politiche devono fare squadra per svolgere un ruolo in Europa.  Come sempre da una crisi può scaturire una opportunità se essa trova una classe politica degna di questo ruolo e di questa missione.

Massimiliano Napoletano

Economista

sistema_bancario
Articoli
[ Aprile 11, 2022 0 Comments ]

Perché tutelare il nostro sistema bancario

Scarica l’articolo in formato PDF

Ci sarebbe molto da dire sul nuovo quadro economico che si sta’ delineando e sugli effetti economici, finanziari e sociali che si incominciano ad intravvedere.

Parliamo della contemporanea presenza di inflazione e recessione ( la così odiata stagflazione), dell’impatto sulla finanza pubblica dell’aumento dei tassi e della politica monetaria non più espansiva negli USA ed a breve in UE sino alla crisi sociale che tutti ciò provocherà.

Con la pandemia,  l’Europa ha imparato cosa vuol dire operare interventi tempestivi con scelte espansionistiche e di rilancio della crescita senza rimanere prigioniera degli asettici obiettivi di finanza pubblica.

La crisi finanziaria partita nel 2008 e la conseguente crisi dei debiti sovrani, mal gestita nel nostro continente, ha sicuramente portato i nostri governi europei ad intervenire con maggiore efficacia senza commettere quegli errori a cui dedicheremo una spazio specifico nei prossimi articoli.

Oggi invece ci vogliamo concentrare sulla solita tutela di quel libero mercato che è alla base del nostro sistema economico ma che vale per solo per alcuni paesi.

Mi spiego: sarebbe immaginabile l’acquisto di aziende in settori strategici come la cantieristica, il sistema bancario, telefonico, alimentare senza una strategia condivisa con gli Stati di riferimento

L’affondo di Credit Agricole con l’acquisto del 9% della Banca Popolare di Milano senza che il MEF ne sapesse nulla, ci preoccupa.

La quantità di risparmio italiano e la concentrazione di titoli di stato gestito dal colosso francese tramite le sue partecipazioni in Anima sgr che in Amundi  sarebbero a mio avviso preoccupanti.

Il sistema Paese avrà bisogno del sistema bancario per reggere l’impatto di eventuali recensioni e avrei certamente meno preoccupazioni se queste operazioni di “libero mercato” siano realmente possibili biunivocamente anche in Francia ed in Germania  (la storia insegna che avere dei dubbi risulta alquanto lecito).

Sono un Europeista convinto ma il risparmio italiano e‘ uno dei principali asset strategici da tutelare sino a quando non si completerà il processo di formazione di un Europa che finalmente condividerà politiche fiscali, energetiche e di difesa del territorio con riforme sui processi decisionali come l’eliminazione dell’unanimità e la modifica dello statuto  della BCE avvicinandolo allo stesso della FED negli USA in cui non sia l’inflazione l’unica variabile di politica economica ma anche la crescita sostenibile com’è per la Banca Centrale Americana.

gear-gaafa87002_1920
Articoli
[ Aprile 2, 2022 0 Comments ]

Conosciamo l’inflazione

Scarica l’articolo in formato PDF

Di Ruggero Mancini

Perché è importante conoscerla?
Quali sono le prospettive di uno scenario inflattivo?

Conoscere l’Inflazione ci aiuta a prendere decisioni migliori e in modo consapevole

L’Inflazione e i tassi di interesse sono particolarmente importanti, perché rientrano all’interno delle valutazioni e delle decisioni che riguardano, sia le dinamiche aziendali: come la valutazione degli investimenti, gli acquisti o l’accensione di finanziamenti, sia quelle personali: dalle decisioni in merito alla gestione del patrimonio, fino ai piani pensionistici.

Inflazione e tassi di interesse rientrano nel perimetro delle informazioni necessarie alla formulazione degli scenari predittivi, la loro corretta valutazione contribuisce a migliorare i risultati aziendali.

Nel corso dell’articolo faremo attenzione a distinguere l’inflazione dal livello dei prezzi, dai motivi alla base delle variazioni.

Come abbiamo detto l’Inflazione ha riflessi particolarmente importanti, è strettamente collegata con l’economia reale, alla domanda offerta,
ai livelli delle retribuzioni, influenza il costo del denaro, modifica livelli di moneta, ne dipendono la stabilità oltre che livello dei prezzi, determina i cicli economici, l’andamento dei corsi azionari e obbligazionari, orienta le dinamiche dei tassi di interesse, la sua valutazione e corretta previsione, sono base degli interventi delle Banche Centrali.

Le conseguenze economiche e finanziarie associate, alle sue aspettative e successivamente al suo andamento, sono, non solo rilevanti, ma fondamentali, in grado di incidere profondamente sulla qualità della vita delle persone.

L’Inflazione rappresenta uno degli elementi centrali di qualsiasi previsione o scenario, è alla base dei risultati che otterrai.

Conoscere l’inflazione consente di interpretare l’economia e presidiare i propri interessi da un punto di osservazione privilegiato, perché l’Inflazione è prima di tutto una INFORMAZIONE.

Cos’è l’inflazione?

“Inflazione” è un termine abusato! Tutti ne parlano, pochi la conoscono, solo alcuni ne comprendono le implicazioni ma, forse esagero, nessuno può essere certo di saperla gestire!

Il termine è utilizzato comunemente per definire un rialzo dei prezzi ma, come spesso accade, se la semplicità è utile può aiutare a comprendere un concetto, il senso delle cose, allo stesso tempo rischia di renderle banali, perdendo il valore insito nella loro complessità.

Immaginate di voler aiutare un vostro amico che vi chiede: -“Cos’è una Ferrari?”

Potreste semplicemente rispondere: “Un auto!”

In effetti è lunga meno di una “Stelvio”, più bassa e pesa molto meno, caratteristiche che non giustificherebbero il costo rispetto a parametri “oggettivi” di valutazione, vero?
avreste semplificato il concetto ma……il suo valore?

La stragrande maggioranza delle persone è attratta dalla “semplicità”, “dall’immediatezza”, dalle notizie e meno dalle informazioni, semplicemente ci si accontenta degli aspetti più vistosi e clamorosi che riguardano la notizia, perdendo il contenuto informativo, quando presente.

Essere attratti dalla semplicità è assolutamente normale perché, è particolarmente impegnativo per il nostro cervello elaborare i dati in modo attento e puntuale, è semplicemente impossibile!

Il nostro cervello è una macchina perfetta, un modello di Economia ed Efficienza nella gestione delle risorse , un esempio a cui l’uomo dovrebbe ispirarsi.

Questo limite tuttavia comporta delle conseguenze, le decisioni sono sempre influenzate da valutazioni incomplete o parziali oltre che da pregiudizi e BIAS cognitivi (il tema sarà oggetto di un altro approfondimento), quindi secondo “i più”, l’inflazione corrisponde all’aumento dei prezzi.

L’articolo naturalmente non si ferma a questo, forse non è per tutti, ma l’auguro è che sia interessante per molti.

“Inflazione” e “Rialzo dei Prezzi” non sono la stessa cosa!

Prima di misurarla definiamo cosa intendiamo con il termine “Inflazione” perché, come abbiamo detto, è importante per il ruolo nella dinamica dei tassi d’interesse, nelle decisioni delle banche centrali, nel funzionamento delle imprese, per le dinamiche e il modo in cui determina le aspettative e i comportamenti di imprenditori, manager, consumatori, delle persone.

L’Inflazione è un “fil rouge” che lega in un continuum, Intenzioni e Decisioni (anche della politica nel senso più ampio del termine) – Tassi d’Interesse – Imprese – Consumatori – l’Economia.

Una precisazione: parlare di economia non può prescindere dalla conoscenza dell’uomo, dalle sue aspettative e dalla loro formazione, dal processo decisionale e dai suoi comportamenti, l’economia è una conseguenza, “Il Risultato”, un fenomeno a valle del pensiero umano, è una conseguenza delle esigenze, dei bisogni e relativi comportamenti, osservando i quali, definiamo delle “teorie” utili per la comprensione dei fenomeni.

Per questo la Psicologia cognitiva e le Neuroscienze che consentono di indagare i processi decisionali, sono fondanti dell’economia , integrati con essa perché, pur non descrivendo il fenomeno nel suo svolgersi tecnico, si occupano di comprendere i correlati biologici alla base del complesso funzionamento del cervello, che determinano quel fenomeno che definiamo “Economia”.

Inflazione e Rialzo dei Prezzi sono fenomeni distinti anche se correlati

La correlazione tra due grandezze non implica l’indicazione della Direzione e della Forza della correlazione, inoltre, se due variabili sono statisticamente correlate è possibile che nessuna delle due abbia un effetto causale sull’altra.

  • L’inflazione è prima di tutto un fenomeno monetario, dipende dalla quantità di moneta disponibile in relazione ad una quantità di beni.
  • E’ distinta dal rialzo dei prezzi in cui può tradursi, tuttavia, un aumento dei prezzi, può non trasformarsi in inflazione.

L’inflazione non è poi così scontata!

In presenza di shock di offerta, ad esempio, petroliferi come nel caso attuale, il rialzo improvviso di un prezzo non è detto si trasformi in inflazione, infatti, può accadere che, anche a seguito delle variazioni dei prezzi di altri beni collegati, si modifichino gli stili di consumo: es.: un aumento dei carburanti può ridurre gli spostamenti…

In questo caso la risposta dei consumatori ai rialzi dei prezzi è importante, i consumatori possono rispondere con una contrazione di altri beni, riducendone il consumo e di conseguenza il prezzo.

In sintesi se l’inflazione è un fenomeno, il rialzo dei prezzi, più che la determinante, è una conseguenza, la sua unità di misura.

Il fatto che misuriamo l’inflazione attraverso il rialzo dei prezzi non significa che le due grandezze coincidano, anche la febbre viene misurata con il termometro, tuttavia distinguiamo la febbre dall’aumento della temperatura che ne misura i livelli, senza offrire risposte sulle cause.

Se misuriamo l’inflazione attraverso il rilevamento dei prezzi, rimane da chiedersi quale sia la causa e quale l’effetto, oltre che lo stimolo e la modulazione della risposta vedi link.

Ma veniamo alle risposte:

  • Cos’è l’Inflazione?
  • Qual è la vera definizione di inflazione e deflazione ?
  • Quali sono gli aspetti monetari e creditizi che partecipano al fenomeno?

Definizioni:

  • “L’inflazione consiste nell’aumento prolungato del livello dei prezzi, ovvero dalla diminuzione prolungata del potere di acquisto della moneta”.
  • L’Inflazione ha una relazione con i prezzi e la moneta; chiarire la definizione aiuterà a comprenderne le cause (determinanti) e i suoi effetti (conseguenze) eliminando i dubbi alla base di molte inesattezze.
  • “Ricchezza: è la capacità di mantenere elevato il potere di acquisto” la Ricchezza non dipende dalla base monetaria.

Distinguiamo inoltre, è semplice solo in apparenza, tra:

  • Quantità Nominale Di Moneta
  • Valore Reale o Potere Di Acquisto, ovvero la quantità di beni o servizi acquistabili con una determinata quantità di denaro.

e tra:

  • Prezzi Alti
  • Prezzi Crescenti

Che definiscono due fenomeni diversi, spesso confusi, un prezzo può essere alto (anche se non esiste un criterio che può definire alto un prezzo), ma essere stabile o viceversa, un
prezzo basso che può aumentare rapidamente nel tempo.

L’inflazione non ha nulla a che fare con il valore assoluto dei prezzi, ma semplicemente con la loro variazione.

Che i prezzi siano alti o bassi, il fenomeno interessa nella misura in cui i prezzi sono crescenti e non, in relazione a loro stessi.

Ma l’osservazione più interessante della definizione riguarda l’aggettivo “prolungato livello dei prezzi”, l’inflazione ha quindi 2 dimensioni:

  • Quantitativa: la variazione
  • Temporale: il prolungamento nel tempo

Inflazione e Rialzo dei Prezzi sono fenomeni distinti anche se correlati

Un aumento improvviso dei prezzi, se non è seguito da ulteriori aumenti e non costituisce il presupposto di aumenti successivi, NON rappresenta inflazione.

A breve cercheremo di comprendere meglio le dinamiche che sottostanno alle variazioni dei prezzi perché sono alla base delle decisioni di politica monetaria e delle successive conseguenze sul futuro dell’economia.

L’inflazione è distinta dal tasso di inflazione, un aumento del tasso di inflazione rappresenta una accelerazione, quando sentiamo che il tasso di inflazione è zero non significa che non ci sia inflazione, semplicemente non è aumentata.

Proviamo a fornire alcuni esempi di comportamento, manifestazione e cause dell’inflazione, ad esempio: congelare i prezzi (alla pari di rompere il termometro), non elimina l’inflazione, il provvedimento infatti, ne determina una compressione, ma senza eliminarla, di conseguenza l’inflazione comparirà sotto altre forme, es.: se i prezzi sono liberi di muoversi, le persone non sono in grado di conoscere a quali prezzi poter acquistare in futuro, mentre, se i prezzi vengono imposti d’autorità, le persone sapranno certamente a quale prezzo non potranno comprare e, se come spesso accade se, il prezzo imposto politico, è inferiore a quello di equilibrio (il prezzo che si formerebbe in un libero mercato), l’inflazione prenderà altre forme, ad esempio: file nei negozi, sviluppo di mercati paralleli (mercato nero), perché i compratori vorrebbero acquistare ma non trovano la merce che viene venduta a prezzi maggiori.

La DEFLAZIONE

Al contrario dell’Inflazione, la Deflazione consiste in un aumento del potere di acquisto della moneta a seguito di una diminuzione del livello dei prezzi.

Il termine Deflazione non ha connotati negativi e non è sinonimo di Recessione (l’accezione negativa dipende da errori di interpretazioni, attribuzione di significati impropri e scarsa informazione).

Per esprimere un giudizio sulla Deflazione (positiva o negativa), dobbiamo comprenderne le cause, i motivi che sottostanno la variazione dei prezzi, ad esempio:

  • una diminuzione della produzione
  • una diminuzione del tasso del livello di sviluppo
  • una diminuzione del reddito reale o dell’occupazione dall’aumento della produttività.

Oppure

  • dall’aumento della produttività.

Deflazione = aumento del potere d’acquisto della moneta a seguito di una diminuzione del livello dei prezzi.

Diversa da:

Recessione = riduzione dei livelli di attività produttiva, del reddito e dell’occupazione.

I due fenomeni non sono necessariamente connessi da un principio di causa ed hanno origini diverse.

Se i concetti espressi hanno contribuito a fare chiarezza, potremmo aggiungere ulteriori considerazioni, come distinguere tra i rialzi dei prezzi delle materie prime ed il rialzo dei prezzi dei prodotti, l’incidenza delle accise oltre all’IVA sul prezzo della benzina, ovvero capire la struttura fiscale del paese e gli impatti sulla crescita, ma sono temi sicuramente più complessi e ampi che non possono essere banalizzati e ci porterebbero fuori dall’argomento.

Cos’è il livello dei prezzi?

Dire che l’inflazione consiste in un aumento prolungato del livello dei prezzi, rischia di non essere chiaro se non definiamo il Livello Dei Prezzi.

Comprendere il Livello dei Prezzi (tutt’altro che scontato), contribuirà a rivedere in modo corretto l’inflazione e comprenderne le cause, esistono:

  • Prezzi Relativi: l’insieme dei rapporti a cui si scambiano i vari beni e servizi fra loro.
  • Prezzi Assoluti o Prezzi In Moneta o Livello Dei Prezzi, il rapporto a cui si scambia l’insieme dei beni e servizi con la moneta.

“Il livello dei prezzi” è il “Reciproco” del potere di acquisto della moneta, da cui:

L’Inflazione corrisponde con una diminuzione del potere di acquisto.

Esempio: se A si vende a 5 euro e B a 10 euro, non abbiamo 2 prezzi ma 3…

  1. Il prezzo con il quale la moneta si scambia con A
  2. Il prezzo con il quale la moneta si scambia con B
  3. ed il rapporto con cui A si scambia con B dati quei prezzi di moneta 2xA=B (2×5=10)

Se l’inflazione riguarda il potere d’acquisto della moneta, cioè i prezzi assoluti (che variano per molte ragioni e in maniera diversa), tutto ciò che la collettività produce e scambia in un
dato periodo di tempo costituisce l’aggregato REDDITO REALE.

REDDITO MONETARIO o DOMANDA GLOBALE è tutto ciò che la collettività spende per l’acquisto di quei beni e servizi, tutte le spese individuali di un paese.

Supponendo per esempio, nel caso di una economia chiusa che non scambia con l’estero, la Spesa ed il Reddito sono due aspetti della medesima medaglia perché, la spesa di uno corrisponde al reddito dell’altro se uno incassa 100 è perché qualcun altro li ha spesi, quindi la domanda globale o la spesa complessiva è la stessa cosa che il reddito monetario generato.

Se Spesa ed Incasso sono della stessa grandezza e misura, quando acquisto e spendo 40 euro per della carne e ne ottengo 2 kg. significa che il costo è di 20 euro/Kg quindi, da un lato abbiamo il valore della spesa 40 che è identico al prodotto del prezzo 20 per la quantità 2.

Possiamo distinguere: una Quantità di spesa, da una Distribuzione della spesa.

In generale l’Inflazione dipende da “Quanto” la collettività spende, rispetto a “Quanto Produce” mentre, la Struttura dei Prezzi Relativi dipende dal “Come” la collettività spende dato uno specifico ammontare, rispetto ad una specifica composizione del reddito prodotto.

“L’aumento di un singolo prodotto NON comporta di per se effetti inflattivi ma rappresenta una semplice variazione del prezzo relativo”.

“L’inflazione, ovvero Le variazioni del livello dei prezzi sono sempre un fenomeno monetario”, le variazioni dei Prezzi Relativi, quando non sono il risultato di un processo inflazionistico, hanno origine Reale, se vogliamo quindi risalire alle cause dell’inflazione è essenziale distinguere i due fenomeni perché, hanno cause diverse, monetarie l’inflazione e reali le variazioni dei prezzi relativi.

Per quanto detto le politiche monetarie tese a limitare le fluttuazioni del livello generale dei prezzi potrebbero non essere le più appropriate per governare le dinamiche dei prezzi, in quanto non considerano le diverse cause dell’inflazione, che vengono considerate esclusivamente sotto il profilo della quantità monetaria.

L’Inflazione e gli obiettivi della Politica Monetaria

L’obiettivo di mantenere costante il livello dei prezzi, perseguito attraverso l’azzeramento del tasso di Inflazione, potrebbe non rappresentare la migliore soluzione o almeno non l’unica, anche in riferimento ai costi impliciti perché, comunque, azzerare il tasso di inflazione implica dei costi a volte superiori rispetto ad altre soluzioni.

Con particolare riguardo agli shock esogeni dal lato dell’offerta come guerre e pandemie, i prezzi dovrebbero essere lasciati liberi di fluttuare, come naturale risposta ai cambiamenti nei costi unitari di produzione.

La dinamica di aggiustamento dei prezzi seguirebbe le regole della produttività, ovvero di una variazione dei prezzi legata al ciclo produttivo e non alla quantità di moneta.

La regola della produttività prevede, in comune con la strategia di azzeramento dell’inflazione, che le autorità monetarie agiscano compensando con aggiustamenti di offerta di moneta le eventuali variazioni della velocità di circolazione ma, si astengano dal farlo in risposta ad eventuali shock dal lato dell’offerta di beni e servizi, lasciando così i prezzi liberi di aumentare e poi di contrarsi in una successiva fase di recupero delle condizioni di “normalità”, senza alterare la struttura dei prezzi.

La Produttività riguarda il mercato del lavoro e quello dei fattori complessivi della produzione (includendo il lavoro), gli incrementi di produttività negli ultimi 50 anni, sono stati sempre superiori rispetto alle sue contrazioni, crescendo ad un tasso medio del 2% negli USA.

Alcuni studi riferiscono che attenersi ai criteri della teoria della produttività, rispetto alla politica di azzeramento dell’inflazione avrebbe consentito di avere prezzi inferiori della metà, nei 30 anni successivi alla seconda guerra mondiale, rispetto a triplicare, come realmente avvenuto.

La Gran Bretagna, in particolare, nel periodo post bellico, avrebbe potuto avere i più grandi benefici da una strategia basata sulla regola della produttività, proprio grazie alla maggiore differenza, nel periodo preso in considerazione, tra la più alta inflazione e la più elevata produttività sperimentata nel periodo.

Inflazione e Produttività agiscono in modo inverso sul livello dei prezzi.

L’articolo si limita a descrivere il fenomeno e le teorie senza approfondirle, ma analizzare nei dettagli le caratteristiche e il funzionamento della produttività, consente di evitare o almeno ridurre le argomentazioni favorevoli alle politiche di mantenimento costante dei prezzi a GENERICHE considerazioni contro le tendenze inflative di lungo periodo. Solo per aiutare la comprensione: mentre l’inflazione riguarda un aumento dei prezzi, la produttività agisce riducendoli (aumento delle quantità prodotte), nel primo caso avremo una riduzione del potere di acquisto, mentre nel secondo un aumento, in linea teorica l’aumento della produttività crea una condizione di “buona” Deflazione.

Difficoltà e disinteresse per le dinamiche inflattive/deflative di lungo periodo, oltre alla complessità di valutazione delle conseguenze a seguito delle variazioni di produttività, hanno contribuito ad aumentare il numero di sostenitori della strategia di annullamento dell’inflazione e considerare quasi esclusivamente una politica monetaria almeno inefficiente rispetto all’interesse che aspirerebbe a tutelare, se non fallace.

Se è vero che la stabilità macroeconomica richiede prezzi costanti, il perseguimento di questo obiettivo ha portato a perseguire delle strategie di azzeramento dell’inflazione (tra i contributi più importanti a sostegno delle strategie di azzeramento dell’inflazione troviamo Yeager), sulla base della valutazione che gli allontanamenti dei livelli occupazionali e produttivi rispetto ai valori “naturali” sarebbero una conseguenze di squilibri monetari definiti come “differenze, ai prezzi prevalenti, tra le quantità di valuta detenute e quelle desiderate dal pubblico”.

Dato un livello dei prezzi l’offerta di circolante è connessa alla disponibilità dei beni/servizi di conseguenza la scarsità della valuta (sempre rispetto a quanto desiderato) porta ad un surplus di beni e servizi e viceversa.

Visto che l’inadeguatezza dell’offerta di moneta (per eccesso o per difetto) è la causa delle variazioni nel livello generale dei prezzi (in alto o in basso), ne consegue che la variabilità dei prezzi sia da considerarsi sintomo o conseguenza, di disequilibri monetari.

Da questo ragionamento ne deriva una politica orientata a evitare le fluttuazioni dei prezzi, in grado di contenere il verificarsi di perturbazioni di tipo macroeconomico.

Una politica di questo tipo richiede una variazione dell’offerta in direzione opposta alla velocità di circolazione della moneta e in direzione uguale variazioni della produzione aggregata, includendo tra queste anche quelle indotte da cambiamenti della produttività dei fattori.

Possiamo attribuire alla politica monetaria la capacità di ridurre o eliminare unicamente i disequilibri dell’economia reale derivanti da cause di origine monetaria, che per loro natura sono estranee alle normali dinamiche produttive.

In questo modo le politiche volte esclusivamente a ridurre l’inflazione a zero non considerano che le variazioni nell’offerta e domanda della moneta, possono portare ad aggiustamenti istantanei uniformi e trasparenti di tutti i prezzi senza alterare lo schema organizzativo di produzione e consumo, infatti l’istantaneo riequilibrio del livello generale dei prezzi è frenato da una notevole quantità di ostacoli tra i quali , il più importante, è rappresentato dalla rigidità dei contratti che prevedono prestazioni monetarie costanti che difficilmente possono modificarsi al variare dei prezzi, costituendo una rigidità alla risposta del modello.

Sono un esempio i contratti di lavoro e quelli di debito, oltre ai costi di natura operativa, di comunicazione, di negoziazione o semplice resistenza al cambiamento per cui i prezzi possono comportarsi in modo inerziale.

La necessità di individuare i cambiamenti nel livello generale dei prezzi, necessari per eliminare gli squilibri monetari, può essere motivo di distorsioni nell’economia reale a causa dell’illusione monetaria di cui soffrono gli attori economici che confondono il cambiamento dei prezzi relativi con il cambiamento del livello generale dei prezzi.

L’incapacità di intuire la dinamica interna (prezzi relativi Vs. livello generale dei prezzi) con la quale i prezzi si modificano e contribuiscono a livello generale dei prezzi, può essere generata dalla tendenza e inferire dalle osservazioni disponibili, l’andamento delle quotazioni in mercati distanti. Di seguito presentiamo un esempio per aiutare la comprensione delle dinamiche: in uno scenario di espansione monetaria osserviamo che i lavoratori reagiscono agli incrementi dei tassi salariali, ignorano i cambiamenti del costo della vita e generano una temporanea crescita dell’occupazione, superiore al tasso naturale, possiamo dedurne che i cambiamenti nei livelli di domanda reale di moneta e di offerta nominale della stessa e le conseguenti variazioni che ne derivano non sono anticipate dagli agenti economici.

Le variazioni di produttività modificano i rapporti tra i valori di output e quelli di input come elementi della produzione e pertanto non sono dovuti a modifiche della quantità di moneta.

Secondo l’interpretazione della teoria della produttività, perseguire un livello dei prezzi stabile, può rappresentare un problema per gli operatori economici, se avviene a fronte di variazioni della produttività.

Considerando la Produttività, la politica monetaria non dovrebbe porsi l’obiettivo di contrastare le improvvise variazioni del livello dei prezzi in quanto non consente in alcun modo di rendere le condizioni più prevedibili, oltre ad alimentarne le distorsioni.

La stabilità dei prezzi è un requisito necessario per incoraggiare i nuovi investimenti, la mancanza di variazioni inattese rappresenta un vantaggio per gli operatori perché, elimina l’incertezza che ne scoraggia l’avvio e l’obiettivo di perseguirlo è funzionale al suo raggiungimento, tuttavia queste argomentazioni si dimostrano perfettamente valide nella misura in cui la produttività aggregata rimane costante.

Il tasso di inflazione prima di rappresentare un problema è una informazione utile per avere conoscenza riguardo all’allocazione delle risorse.

Sebbene la variabilità dell’inflazione non sia auspicabile, un tasso di inflazione variabile non è la peggiore delle situazioni possibili qualora se ne conoscano le cause, tenendo in considerazione che l’alternativa di perseguire un livello dei prezzi stabile può comunque essere fonte di problemi se avviene a fronte di variazioni della produttività.

Per quanto possibile, stante la difficoltà delle valutazioni e la delicatezza delle decisioni, la politica monetaria non dovrebbe porsi l’obiettivo di contrastare le improvvise variazioni del livello dei prezzi perché, non consente di rendere prevedibili le future condizioni economiche in quanto le informazioni contenute nei prezzi sono differenti a seconda che si riferiscano a variazioni di produttività, shock dell’offerta, rialzo del livello generale o della quantità di moneta.

rete_impresa
Articoli
[ Marzo 13, 2022 0 Comments ]

Consorzio ATI e Rete di Impresa

Scarica l’articolo in formato PDF

Consorzi e società consortili – Nell’ambito della propria attività, le cooperative possono aderire ad un consorzio che raccoglie le commesse di lavoro, organizza gli aspetti amministrativi, fornendo i servizi alle cooperative, e distribuisce il lavoro, in base alle peculiarità di ciascun sodalizio.
Non necessariamente un consorzio deve essere costituito da sole cooperative: infatti, l’art. 2602, c. 1 c.c. prevede che “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.
Il contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, ma la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività.
Fra le varie tipologie contrattuali associative le imprese possono utilizzare anche la società consortile ex art. 2615-ter c.c.. In tal caso viene costituita una società secondo le forme tipiche del Codice Civile assumendo come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602 c.c. ossia “la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle relative imprese”.

Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) – Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), anche noto come ATI (associazione temporanea di imprese), è l’istituto a cui le imprese ricorrono per partecipare a gare d’appalto quando non possiedono le categorie richieste nel bando, caratterizzato da un mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito collettivamente all’impresa “capogruppo”.
È uno strumento previsto dalla legge e costituisce una modalità agevolativa di partecipazione alle gare bandite dalla P.A.
In tal modo si consente anche alle imprese di piccole dimensioni la massima partecipazione alle procedure di gara e alle Amministrazioni appaltanti la selezione della migliore offerta.

Tipi di RTI – La disciplina, originariamente contenuta nell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 (Vecchio Codice Appalti successivamente abrogato), è inquadrata dall’art. 48 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (G.U. 19.04.2016).
Esistono 2 tipi di raggruppamento, orizzontale e verticale.
Il raggruppamento orizzontale si ha quando:

  • per i servizi e le forniture, tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione;
  • per i lavori, le imprese riunite realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione.

Il raggruppamento verticale si ha invece quando:

  • per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie;
  • per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, mentre le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili.

Può anche esistere un raggruppamento misto.
È essenziale sottolineare che con il raggruppamento temporaneo d’imprese non si determina alcuna organizzazione comune tra gli operatori economici coinvolti, i quali conservano ciascuno la loro autonomia gestionale e fiscale.

Reti di imprese (accenno) – La rete di imprese è un contratto fra imprese per accrescere la capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, con cui esse si impegnano reciprocamente a collaborare in attuazione di un programma comune.
Possono partecipare alla rete tutte le imprese, sia individuali che collettive, senza limiti di dimensioni, senza vincoli di localizzazione territoriale e/o tipologia di business.

Differenza tra rete di imprese e consorzio – Con il contratto di rete, l’impresa punta a rimanere in prima linea sul mercato, senza però rinunciare ai positivi effetti di un’aggregazione con altre imprese, mentre con il contratto di consorzio l’impresa crea con altre imprese un nuovo operatore economico in grado di avvantaggiarle.

Differenza tra ATI e rete di imprese – A differenza dell’ATI, la rete di imprese è finalizzata a una alleanza più strutturale, strategica e sinergica. In altre parole, l’ATI sta alla rete di imprese come un’avventura sentimentale estemporanea sta al fidanzamento che potrebbe, in futuro, portare anche al matrimonio.

regimi_OSS_e_IOSS
Articoli
[ Marzo 6, 2022 0 Comments ]

I regimi OSS e IOSS nei rapporti IVA a distanza intra UE

Scarica l’articolo in formato PDF

I regimi OSS e IOSS nei rapporti IVA a distanza intra UE

A far data da luglio 2021 la UE ci regala ben 2 nuovi regimi fiscali agevolati. I soggetti passivi possono regolarizzare le proprie posizioni Iva mediante versamento della stessa imposta in ogni Stato membro in cui si opera. L’opzione per uno dei 2 regimi di cui sopra si effettua con dichiarazione trimestrale. I 2 regimi sono:

  • OSS (One Stop Shopche include le vendite a distanza comunitarie ed i servizi digitali;
  • IOSS (Import One Stop Shopper le cessioni a distanza di beni importati da Paesi terzi nell’Unione Europea.

Le tipologie di vendite interessate dai 2 regimi sono le seguenti:

  • forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi stabiliti fuori della UE;
  • vendite a distanza di beni importati; vendite a distanza intracomunitarie;
  • vendite nazionali di merci importate.

Il regime OSS si applica alle vendite a distanza di beni e servizi B2C effettuate da soggetti passivi con volume di vendite superiori a 10.000 euro di vendite al netto dell’Iva nel corso dell’anno solare, e verso gli stati membri UE attinenti la cessione di beni, e alle prestazioni di servizi. Nel caso di cessione di beni e prestazioni di servizi di valore superiore a 10.000 euro (nell’anno precedente) si versa l’Iva nel Paese di destinazione. Invece, nel caso di cessione di beni per un valore di 10.000 euro l’Iva si versa nel Paese di partenza dei beni. Nel caso di valore delle cessioni superiore a 10.000 euro, il soggetto passivo deve identificarsi ai fini Iva nel Paese di destinazione con acquisizione della partita Iva straniera, oppure con l’esercizio dell’opzione per l’OSS, con mantenimento della partita Iva domestica. L’oggetto dei 2 nuovi regimi comprende le vendite a distanza intracomunitarie: in altre parole, cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore. Le cessioni devono implicare la spedizione dei beni con partenza in uno Stato membro e l’arrivo a destinazione in uno Stato membro diverso da quello di partenza.
Il regime MOSS (Mini One Stop Shop), già esistente per le vendite a consumatori finali, viene esteso alle vendite a distanza e a tutte le prestazioni di servizi verso i consumatori finali. Alcuni esempi di prestazioni di servizi a favore di consumatori finali sono le seguenti:

  • locazione finanziaria;
  • ristorazione e catering;
  • prestazioni connesse ad eventi;
  • servizi attinenti gli immobili;
  • prestazioni di trasporto di persone.

Le prestazioni in discorso sono imponibili nel Paese in cui avviene il consumo invece che nel Paese dove è ubicato il consumatore finale.

Per quanto concerne il regime OSS vi sono 2 varianti. La prima variante si definisce l’OSS UE, che si riferisce ai soggetti passivi che si iscrivono nello Stato membro di domicilio, nonché ai soggetti extra-UE con stabile organizzazione in un Paese membro UE ed ai soggetti extra-UE senza stabile organizzazione in UE, ma che hanno nominato un rappresentante fiscale. Esiste anche la variante OSS non-UE dedicato ai soggetti extra-UE senza stabile organizzazione in Europa. Il regime IOSS si riferisce ai beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, oppure ai casi in cui il fornitore interviene indirettamente nel trasporto dei beni verso soggetti non passivi di imposta e verso soggetti destinatari di cessioni non imponibili, ad esclusione dei beni soggetti ad accise. I soggetti passivi potranno avvalersi del regime agevolato IOSS per le vendite a distanza di valore fino a 150 euro.

FMDN_gestione_aziendale
Articoli
[ Febbraio 27, 2022 0 Comments ]

Gestione aziendale

Scarica l’articolo in formato PDF

Oggi si vuole riportare alcuni strumenti ATIPICI a disposizione delle aziende per la loro gestione.

Tra di essi ricordiamo:

1) Contratto di espansione – Il contratto di espansione, introdotto in via sperimentale dal D.Lgs. 148/2015, è un ammortizzatore sociale finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi. La legge di Bilancio ha previsto:

  • una proroga del periodo sperimentale fino al 2023;
  • un ampliamento delle aziende potenzialmente interessate, riducendo il limite dimensionale minimo da 100 a 50 unità lavorative in organico (anche come gruppo di aziende);
  • un pre-pensionamento fino a una durata massima di 5 anni (60 mesi), mediante il quale i dipendenti interessati accedono, su base volontaria, a una risoluzione consensuale per potere raggiungere entro 5 anni o la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata se decorrente prima dell’età pensionabile. I datori di lavoro sostengono il costo dell’assegno mensile, che equivale alla pensione maturata e certificata da Inps alla data. Inoltre, per il riconoscimento della pensione di anzianità i datori sosterranno il costo della contribuzione piena calcolata sulla media degli ultimi 4 anni di retribuzione;
  • di ridurre l’orario dei lavoratori non interessati dalle uscite utilizzando fino a 18 mesi di Cigs anche non continuativi (con una riduzione che può arrivare fino al 100%);
  • programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con oltre 1.000 dipendenti).

2) Contratti di solidarietà – Le novità introdotte riguardanti i contratti di solidarietà hanno l’obiettivo di ridurre l’orario di lavoro dei lavoratori per evitare le dichiarazioni di esubero. Questi sono da stipulare attraverso la contrattazione aziendale e le novità sono rappresentate dall’elevazione delle percentuali collettive e individuali che le aziende devono rispettare per accedere all’istituto contrattuale. Infatti, la riduzione media massima complessiva dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà viene innalzato dal attuale 60% all’80%; mentre sempre da quest’anno la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, viene elevata (per ogni dipendente) dal 70% al 90%.

 

3) Fondo PMI in crisi – La legge di Bilancio ha istituito, inoltre, presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo volto a favorire l’uscita anticipata dal lavoro degli addetti delle PMI in crisi, che abbiano raggiunto almeno 62 anni.

4) Revisione degli ammortizzatori sociali – La riforma degli ammortizzatori sociali ha introdotto prestazioni integrative di reddito per la riduzione o la sospensione per un parterre più ampio di lavoratori ed aziende.

  • Nello specifico, per le aziende industriali, destinatarie della cassa integrazione ordinaria e straordinaria non cambiano gli strumenti a loro disposizione. In particolare, per le aziende fino a 15 dipendenti potranno godere del solo il trattamento ordinario (CIGO), mentre per quelle maggiori di 15 dipendenti è confermata sia la CIGO che la CIGS.
  • Per quanto riguarda invece le aziende non industriali vengono introdotte notevoli novità: dal 2022 anche le aziende con meno di 5 dipendenti (che non godevano, salvo durante la pandemia, di ammortizzatori sociali) verrà introdotta la tutela attraverso i fondi di solidarietà bilaterali o , in loro assenza, con il Fondo di integrazione salariale (FIS).

5) Incentivi alle assunzioni di personale impiegato in aziende in crisi – L’azienda che voglia assumere a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS (o un lavoratore di aziende dove è aperto un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso l’apposita struttura per la crisi d’impresa) beneficerà di un incentivo pari al 50% dell’ammontare CIGS, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore e per una durata massima di 12 mesi.

6) Fondo nuove competenze – Si tratta di un provvedimento, rinnovato anche per il 2022, finalizzato a incentivare la ripresa lavorativa ed economica delle aziende in seguito allo scoppio della pandemia.

7) Esonero contributivo – Permane anche per il 2022, l’esonero contributivo per le stabilizzazioni dei giovani under 36. L’esonero dei contributi è riconosciuto massimo 36 mesi e per un limite di 6.000 euro annui.

8) Politiche attive per i lavoratori destinatari di CIGS – Le politiche attive, con il nuovo programma Gol, prevedono la destinazione di fondi alla formazione di lavoratori in cassa integrazione (ma non di giovani e disoccupati).
Inoltre, la legge di bilancio riscrive le regole sulla condizionalità, aprendo a una sorta di parziale compatibilità del trattamento di CIGS con il lavoro (se svolge un impiego subordinato superiore ai 6 mesi o un lavoro autonomo, durante il periodo di cassa, non si ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate – sotto i 6 mesi a termine il trattamento si sospende). Con il nuovo programma Gol debutteranno i 5 nuovi percorsi di accompagnamento alla ricollocazione: reinserimento lavorativo all’upskilling (attività formative tese a far crescere le competenze dei singoli dipendenti nel loro medesimo ruolo); dal reskilling (attività formative per insegnare loro quanto necessario per occuparsi di nuove attività) al percorso di lavoro ed inclusione, fino ad arrivare a un percorso ad hoc proprio per le crisi aziendali (ricollocazione collettiva).

Sperando di aver fatto cosa gradita abbiamo voluto ricordare alcune forme di gestione che potranno accompagnare l’azienda in alcuni momenti straordinari del proprio ciclo di vita.

commercialista
Articoli
[ Febbraio 19, 2022 0 Comments ]

Il concetto di costo di produzione

Scarica l’articolo in formato PDF

All’interno di un’azienda il costo può essere definito come “quel sacrificio economico che la stessa sopporta per lo svolgimento di un’attività” (Catturi 2000) (ad esempio per l’acquisizione di un macchinario). Questo dunque nasce all’interno di quello che è il normale processo aziendale di produzione-acquisto-vendita. In particolare poi, possiamo definire il costo di produzione come “il valore monetario delle risorse impiegate per la realizzazione dei processi di produzione economica messi in atto dalle aziende” (Arcari 2013 pag 9). Questo si distingue dal costo d’acquisto in quanto, mentre il primo fa riferimento al sacrificio monetario necessario per avere la disponibilità del fattore produttivo, il secondo fa riferimento ad un calcolo che “impone l’attribuzione di un valore … ai diversi fattori produttivi impiegati (non necessariamente tutti), i cui consumi richiedono di essere rilevati attraverso il ricorso ad indicatori tecnico-fisici” (Arcari 2013 pag 10). Obbiettivo importante sarà quindi quello di attribuire tali costi ad uno specifico oggetto di riferimento, che potrà essere un prodotto, un’unità produttiva, una funzione aziendale, una classe di clienti o un’area geografica. Questo consentirà il perseguimento di alcuni importanti scopi quali:

  • la realizzazione di un’analisi economica sulla redditività per comprendere le business area maggiormente redditizie per l’azienda;
  • il controllo dei risultati di gestione per verificare “il grado di raggiungimento degli obbiettivi e la stima di eventuali scostamenti tra quanto preventivato e quanto ottenuto a consuntivo” (Fasone 2013 pag 15)
  • lo svolgimento di calcoli sulla convenienza economica sia per le decisioni di breve che per le decisioni di lungo termine, sia per le decisioni di natura operativa che per quelle di natura strategica.

A questo punto è importante ricordare che i costi possono assumere connotati diversi nell’ambito della contabilità generale rispetto all’ambito della contabilità analitica. La contabilità generale consente la rilevazione in via consuntiva dei dati riferiti alle operazioni che l’azienda effettua con i soggetti dell’ambiente esterno (fornitori, clienti, altri operatori), permette l’osservazione degli effetti prodotti dalle varie operazioni sugli equilibri generali aziendali, rileva i fatti di esterna gestione ed è finalizzata alla determinazione del reddito di periodo. Diversamente, la contabilità analitica favorisce l’analisi dei dati riferiti alle operazioni interne al sistema aziende.

Torniamo quindi a parlare del costo di produzione; questo può anche essere definito come “l’onere sostenuto per lo svolgimento di una determinata attività produttiva” (Sòstero 1991 pag 13). Le attività produttive che possono essere oggetto di calcolo del costo di produzione sono i processi produttivi oppure le produzioni. Sono processi produttivi quando si individuano come oggetti di calcolo, all’interno della complessiva attività di un’azienda, determinate fasi di attività o singole aree produttive, che vengono chiamate centri di costo, che svolgono un’attività relativamente omogenea (Sòstero 1991 pag 14). Ad esempio le aree che si occupano della trasformazione dei fattori produttivi, le aree che si occupano dei servizi ausiliari alla produzione o le aree che si occupano della commercializzazione dei beni o servizi. Si tratta, invece, di produzioni quando si individuano come oggetti di calcolo i beni o servizi alla cui vendita o erogazione è finalizzato il processo produttivo dell’azienda (Sòstero 1991 pag 15); ci si può in questo caso riferire sia a produzioni finali già completate che a processi produttivi da cui derivano beni o servizi intermedi.

Per ciascun oggetto di calcolo è possibile individuare quali siano i beni o i servizi utilizzati nello svolgimento dell’attività produttiva: essi ne costituiscono i fattori produttivi (Sòstero 1991 pag 15). A questo punto possiamo dunque distinguere il costo di impiego dei fattori produttivi ed il costo di produzione. Il costo di produzione si calcola come somma dei costi di impiego dei fattori produttivi utilizzati per lo svolgimento dell’attività produttiva oggetto di calcolo, individuata con riferimento ad un processo produttivo o ad una determinata produzione (Sòstero 1991 pag 16).

Oltre che dalle modalità di calcolo, il costo di produzione è determinato anche dalle scelte che ne determinano la configurazione; tali scelte si riferiscono alle modalità di osservazione delle attività produttive oggetto di calcolo e alla dimensione del costo, che si riferiscono ai costi di impiego da inserire nel calcolo (Sòstero 1991 pag 18). Riguardo alla modalità di osservazione, la differenziazione può avvenire sotto due profili. Un primo profilo riguarda la collocazione delle attività produttive nel tempo: possiamo avere costi consuntivi di produzione se i costi di produzione si calcolano con riferimento ad attività svolte nel passato e costi preventivi di produzione se ci riferiamo a costi previsti per attività di futuro svolgimento (Sòstero 1991 pag 18). Un secondo profilo consente di distinguere le attività produttive a seconda che siano espressione di una realtà già verificata o prevista o che siano l’espressione di un’ipotesi alternativa per il futuro o che avrebbe potuto realizzarsi in passato: avremo quindi effettivamente un costo di produzione o potenziale di produzione

assistenza-legale-malasanita
Articoli
[ Febbraio 12, 2022 0 Comments ]

La composizione negoziata, le segnalazioni dei creditori qualificati

Scarica l’articolo in formato PDF

Come preannunciato iniziato una serie di articoli nell’intento di favorire spunti ed esplicazioni sul nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, introdotto dal D.L. 24.08.2021, n. 118, poi convertito, con modificazioni, dalla L. 21.10.2021, n. 147, il Parlamento, in sede di conversione in legge del D.L. 6.11.2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, ha reintrodotto, o, meglio, anticipato la decorrenza degli obblighi a carico dei creditori pubblici qualificati di segnalare alle imprese i casi in cui i loro debiti per determinati oneri eccedono gli specifici parametri stabiliti dalla norma (c.d. allerta esterna).

Si ricorda preliminarmente che con il D.L. 118/2021, il Governo, a fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, abbia previsto varie misure, tra cui:

  • un ulteriore rinvio (al 16.05.2022) dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 12.01.2019, n. 14);
  • l’introduzione dell’istituto della composizione negoziata, strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento;
  • la modifica della legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal Codice della crisi;
  • il rinvio al 31.12.2023 delle disposizioni del Codice della crisi sulle misure di allerta (indicatori, obblighi di segnalazione degli organi societari e dei creditori pubblici qualificati, OCRI).

Durante il passaggio parlamentare per la conversione in legge del D.L. 152/2021, avvenuta a opera della L. 29.12.2021, n. 233, la V Commissione Permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati ha inserito nel testo, tra gli altri, gli artt. 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies, contenenti disposizioni integrative alla disciplina della composizione negoziata della crisi d’impresa.

L’art. 30-sexies regola le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, stabilendo le modalità di notifica dei flussi informativi nei rapporti tra i contribuenti e tali creditori, al fine di garantire il funzionamento del meccanismo di allerta esterna.
In particolare, è disposto che l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnalino all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo (presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale), tramite PEC o, in mancanza, raccomandata A/R, inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, l’esistenza di posizioni debitorie eccedenti determinati parametri, con invito a richiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.

Dunque attraverso l’art. 1 L. 147/2021, il legislatore ha rinviato al 2024 l’entrata in vigore dei sistemi di allerta attivabili dagli organi esterni all’impresa.

La disciplina relativa alla procedura di composizione

negoziata della crisi è stata recentemente integrata dagli artt. da 30-ter a 30-sexies L. 29.12.2021, n. 233, di conversione al D.L. 152/2021.
In primo luogo, è riconosciuto all’esperto nominato dalla CCIAA, previo consenso dell’imprenditore e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’accesso alle singole banche dati al fine di estrarre la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate.
I creditori, inoltre, parteciperanno alla procedura accedendo alla piattaforma telematica nazionale e inserendo al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto.

In particolare, Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia delle Entrate-Riscossione accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente o nel corso delle trattative.

Sulla piattaforma telematica nazionale è disponibile un programma gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e per l’elaborazione dei piani di rateizzazione; se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera l’importo di 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione.

L’imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati.

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – La recente normativa disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l’invito all’imprenditore a richiedere la Composizione negoziata della crisi. In sostanza, gli Enti creditori segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite PEC:

  • per l’Inps, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali accertati a decorrere dal 1.01.2022, di ammontare superiore in relazione ai debiti:
    • per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 % di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di € 15.000;
    • per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di € 5.000;
  • per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al 1° trimestre 2022, superiore all’importo di € 5.000;
  • per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, in relazione ai carichi affidati a decorrere dal 1.07.2022, superiori ai seguenti importi:
    • per le imprese individuali, all’importo di € 100.000;
    • per le società di persone, all’importo di € 200.000;
    • per le altre società, all’importo di € 500.000.

 

o.491331
Articoli
[ Febbraio 7, 2022 0 Comments ]

IL Decreto Sostegno TER

Scarica l’articolo in formato PDF

Abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri clienti un riassunto sulle principali novità del Decreto Sostegni Ter.

Inoltre informiamo che dalla prossima settimana avremo l’uscita di articoli che descriveranno ed analizzano la “NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CERISI”

Naturalmente non mancheranno dai nostri professionisti osservazioni sulla politica, sull’economia e sulla finanza.

Gli argomenti del decreto  sono divisi per settore e esplicato il riferimento dell’articolo di legge.

 

Misure di sostegno per le attività chiuse

                                      Art 1

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2 D.L. 73/2021) è rifinanziato per l’anno 2022 con nuove risorse destinate alle attività che, alla data del 27.01.2022, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dall’art. 6, c. 2 D.L. 221/2021. Per l’attuazione della disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall’art. 2 D.L. 73/2021. 

  • Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31.01.2022, ai sensi dell’art. 6, c. 2 D.L.

221/2021, sono sospesi: 

  1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative a lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  2. i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.
  • I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il

16.09.2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

                                         Art. 2  

  • Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
  • Per beneficiare degli aiuti previsti, le imprese interessate devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e avere subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.
  • Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
  1. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese per una delle attività citate;
  2. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  3. non essere già in difficoltà al 31.12.2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, p. 18 del regolamento (UE) n.

651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; 

  1. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d) D.Lgs. 231/2001.
  • I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
  • Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Dpr 445/2000.
  • L’istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, disposta ai sensi
  • dell’art. 9 D.Lgs. 123/1998 in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.
  • In ogni caso, all’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’art. 48-bis Dpr 602/1973 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.
  • Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con provvedimento, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
  1. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
  2. 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  1. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
  • Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir.
  • Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l’importo del contributo determinato è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
  • Ai predetti fini, il provvedimento individua, tra l’altro, anche le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.
  • Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

 

Sostegno attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

                                         Art. 3

  • La dotazione del Fondo di cui all’art. 26 D.L. 41/2021 è incrementata di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, da destinare a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  • Per il contributo previsto a sostegno dei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà dall’art. 1-ter D.L. 73/2021, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, per l’anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
  • Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all’art. 48bis D.L. 34/2020 è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:51, 47.71, 47.72.

 

Sostegno al turismo

                                         Art. 4

  • Il Fondo unico nazionale del turismo di cui all’art. 1, c. 366 L. 234/2021 è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022.
  • Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1.01.2022 al 31.03.2022, l’esonero contributivo di cui all’art. 7 D.L. 104/2020 è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.
  • Il beneficio è riconosciuto nel limite di risorse stanziate per l’anno 2022.

 

Credito d’imposta imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

                                         Art. 5  

  • Il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. 34/2020 spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
  • Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
  • Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19».
  • Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dal 27.01.2022.
  • L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

Buoni per servizi termali

                                         Art. 6

  • In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l’acquisto di servizi termali, di cui all’art. 29-bis D.L. 104/2020, non fruiti alla data dell’8.01.2022, sono utilizzabili entro la data del 03.2022.

 

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

                                         Art. 7

  • I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’allegato I che, a decorrere dalla data del 1.01.2022 fino al 31.03.2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ricorrendo agli ammortizzatori sociali, ai sensi del D.Lgs.

148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5 (per la CIGO e per la CIGS) e 29, c. 8 (per il Fondo di integrazione salariale) D.Lgs. 148/2015. 

 

Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

                                         Art. 8

  • I fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all’art. 89, c. 1 D.L. 18/2020 sono incrementati per l’anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
  • Il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, c. 2 D.L. 34/2020 è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
  • È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi di cui all’art. 65, c. 6 D.L. 73/2021. A tali fini, il relativo fondo è incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Disposizioni urgenti in materia di sport

                                         Art. 9  

  • Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all’art. 81 D.L. 104/2020 riguardanti il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive, già prorogate dall’art. 10, c. 1 D.L. 783/2021, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1.01.2022 al 31.03.2022, con contemporaneo aumento delle risorse a valere sul 1° trimestre 2022.
  • Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, la dotazione del fondo di cui all’art. 10, c. 3 D.L. 73/2021 è incrementata di euro 20 milioni per l’anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
  • Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 introdotte con il D.L. 229/2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dal 27.01.2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
  • Al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» sono destinate nuove risorse per l’anno 2022.

 

 

Piano transizione 4.0

                                      Art. 10

  • Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti dal 1.01.2023 al 31.12.2015 in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A L. 232/2016 (beni materiali 4.0) inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (anziché 20 milioni di euro).

 

Riduzione oneri di sistema per I° trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

                                      Art. 14

  • Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il 1° trimestre 2022 con decorrenza dal 1.01,.2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

 

Contributo straordinario a imprese energivore

                                      Art. 15

  • Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022.
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L. 388/2000.
  • Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
  • Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • Il Ministero dell’Economia effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.

 

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

                                      Art. 16  

  • A decorrere dalla data del 1.02.2022 e fino alla data del 31.12.2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonchè sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.
  • Per tali finalità, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere:
  1. un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31.12.2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT, ovvero, qualora l’impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1.01.2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1.01.2010 al 31.12.2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;
  2. il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data del 27.01.2022 che non rispettano le condizioni previste, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.
  • Qualora la differenza sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.
  • Le disposizioni non si applicano all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27.01.2022, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10% rispetto al valore di cui alla lett. a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

 

Detrazioni per familiari a carico

                              Art. 19, c. 6

  • La detrazione per le altre persone a carico di cui all’art. 12, c. 1, lett. d) Tuir è riconosciuta con esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione per figli a carico di cui all’art. 12, c. 1, lett. c) Tuir.
  • Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento a carichi di famiglia, i figli per i quali non spetta la detrazione ex art. 12 c. 1 lett. c Tuir sono considerati al pari dei figli per i quali la medesima spetta.

 

Trattamento di integrazione salariale Covid per imprese di rilevante interesse strategico nazionale 

                              Art. 22, c. 1

  • In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (art. 1 D.L. 207/2012) possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale Covid di cui all’art. 3 D.L. 103/2021, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31.03.2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.
  • L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Proroga sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia

                       Art. 22, cc. 3, 4

  • È prorogata dal 31.12.2021 fino al 31.12.2022 la sospensione dei mutui nei Comuni del cratere sismico del Centro Italia, di cui all’art. 14, c. 6 D.L. 244/2016 e all’art. 2-bis, c. 22 D.L. 148/2017. La sospensione riguarda sia le attività economiche e produttive sia i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

 

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 

                                      Art. 23  

  • È soppresso l’art. 5, c. 1-bis, ultimo periodo D.Lgs. 148/2015, che prevedeva la cessazione, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, dell’esonero dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà.
  • In caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
  • Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
  • L’esame congiunto nell’ambito della procedura per le integrazioni salariali può essere svolto anche in via telematica.
  • È abrogato l’art. 22-ter, c. 5 D.Lgs. 148/2015, il quale prevedeva che, per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale poteva essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.
  • Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, l’assegno di integrazione salariale di cui all’art. 30, c. 1 D.Lgs. 148/2015 in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali (non più solo ordinarie), è riconosciuto con i criteri e per le durate di indicate.
  • Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai predetti trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dalle varie norme relative ai suddetti 2 istituti.

 

Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo

                                      Art. 26

  • Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» («Fondo di parte capitale») e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» («Fondo di parte corrente»).
  • Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell’Unione europea,
  • Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.

 

Aiuti di Stato

                              Art. 27, c. 1

  • Sono adeguati i limiti degli aiuti che le Regioni, le Province Autonome gli altri enti territoriali, e le Camere di commercio possono adottare a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework), in base ai nuovi massimali fissati dalla Commissione europea il 18.11.2021. In particolare, il limite per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1) è aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura il limite è aumentato a 345.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a 290.000 euro. È inoltre elevato da 10 a 12 milioni per impresa l’importo massimo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, ossia degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 30.06.2022) rispetto allo stesso periodo del 2019.

 

Abrogazione disciplina “call off stock”

                              Art. 27, c. 2

  • È abrogato l’art. 21 L. 238/2021, che sarebbe entrato in vigore dal 1.02.2022, riguardante la disciplina degli acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call off stock”, ossia delle operazioni con cui un soggetto passivo spedisce o trasporta beni da uno Stato Ue a un altro Stato Ue, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi.

 

Limiti alle cessioni dei crediti fiscali

                                      Art. 28  

  • I soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta per interventi edilizi ex art. 121 D.L. 34/2020 e dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 ex art. 122 D.L. 34/2020 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
  • per lo sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
  • Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.