La composizione negoziata, le segnalazioni dei creditori qualificati
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Come preannunciato iniziato una serie di articoli nell’intento di favorire spunti ed esplicazioni sul nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, introdotto dal D.L. 24.08.2021, n. 118, poi convertito, con modificazioni, dalla L. 21.10.2021, n. 147, il Parlamento, in sede di conversione in legge del D.L. 6.11.2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, ha reintrodotto, o, meglio, anticipato la decorrenza degli obblighi a carico dei creditori pubblici qualificati di segnalare alle imprese i casi in cui i loro debiti per determinati oneri eccedono gli specifici parametri stabiliti dalla norma (c.d. allerta esterna).
Si ricorda preliminarmente che con il D.L. 118/2021, il Governo, a fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, abbia previsto varie misure, tra cui:
- un ulteriore rinvio (al 16.05.2022) dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 12.01.2019, n. 14);
- l’introduzione dell’istituto della composizione negoziata, strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento;
- la modifica della legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal Codice della crisi;
- il rinvio al 31.12.2023 delle disposizioni del Codice della crisi sulle misure di allerta (indicatori, obblighi di segnalazione degli organi societari e dei creditori pubblici qualificati, OCRI).
Durante il passaggio parlamentare per la conversione in legge del D.L. 152/2021, avvenuta a opera della L. 29.12.2021, n. 233, la V Commissione Permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati ha inserito nel testo, tra gli altri, gli artt. 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies, contenenti disposizioni integrative alla disciplina della composizione negoziata della crisi d’impresa.
L’art. 30-sexies regola le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, stabilendo le modalità di notifica dei flussi informativi nei rapporti tra i contribuenti e tali creditori, al fine di garantire il funzionamento del meccanismo di allerta esterna.
In particolare, è disposto che l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnalino all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo (presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale), tramite PEC o, in mancanza, raccomandata A/R, inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, l’esistenza di posizioni debitorie eccedenti determinati parametri, con invito a richiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.
Dunque attraverso l’art. 1 L. 147/2021, il legislatore ha rinviato al 2024 l’entrata in vigore dei sistemi di allerta attivabili dagli organi esterni all’impresa.
La disciplina relativa alla procedura di composizione
negoziata della crisi è stata recentemente integrata dagli artt. da 30-ter a 30-sexies L. 29.12.2021, n. 233, di conversione al D.L. 152/2021.
In primo luogo, è riconosciuto all’esperto nominato dalla CCIAA, previo consenso dell’imprenditore e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’accesso alle singole banche dati al fine di estrarre la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate.
I creditori, inoltre, parteciperanno alla procedura accedendo alla piattaforma telematica nazionale e inserendo al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto.
In particolare, Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia delle Entrate-Riscossione accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente o nel corso delle trattative.
Sulla piattaforma telematica nazionale è disponibile un programma gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e per l’elaborazione dei piani di rateizzazione; se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera l’importo di 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione.
L’imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati.
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – La recente normativa disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l’invito all’imprenditore a richiedere la Composizione negoziata della crisi. In sostanza, gli Enti creditori segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite PEC:
- per l’Inps, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali accertati a decorrere dal 1.01.2022, di ammontare superiore in relazione ai debiti:
- per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 % di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di € 15.000;
- per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di € 5.000;
- per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al 1° trimestre 2022, superiore all’importo di € 5.000;
- per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, in relazione ai carichi affidati a decorrere dal 1.07.2022, superiori ai seguenti importi:
- per le imprese individuali, all’importo di € 100.000;
- per le società di persone, all’importo di € 200.000;
- per le altre società, all’importo di € 500.000.