Consorzio ATI e Rete di Impresa
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Consorzi e società consortili – Nell’ambito della propria attività, le cooperative possono aderire ad un consorzio che raccoglie le commesse di lavoro, organizza gli aspetti amministrativi, fornendo i servizi alle cooperative, e distribuisce il lavoro, in base alle peculiarità di ciascun sodalizio.
Non necessariamente un consorzio deve essere costituito da sole cooperative: infatti, l’art. 2602, c. 1 c.c. prevede che “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.
Il contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, ma la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività.
Fra le varie tipologie contrattuali associative le imprese possono utilizzare anche la società consortile ex art. 2615-ter c.c.. In tal caso viene costituita una società secondo le forme tipiche del Codice Civile assumendo come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602 c.c. ossia “la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle relative imprese”.
Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) – Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), anche noto come ATI (associazione temporanea di imprese), è l’istituto a cui le imprese ricorrono per partecipare a gare d’appalto quando non possiedono le categorie richieste nel bando, caratterizzato da un mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito collettivamente all’impresa “capogruppo”.
È uno strumento previsto dalla legge e costituisce una modalità agevolativa di partecipazione alle gare bandite dalla P.A.
In tal modo si consente anche alle imprese di piccole dimensioni la massima partecipazione alle procedure di gara e alle Amministrazioni appaltanti la selezione della migliore offerta.
Tipi di RTI – La disciplina, originariamente contenuta nell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 (Vecchio Codice Appalti successivamente abrogato), è inquadrata dall’art. 48 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (G.U. 19.04.2016).
Esistono 2 tipi di raggruppamento, orizzontale e verticale.
Il raggruppamento orizzontale si ha quando:
- per i servizi e le forniture, tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione;
- per i lavori, le imprese riunite realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione.
Il raggruppamento verticale si ha invece quando:
- per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie;
- per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, mentre le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili.
Può anche esistere un raggruppamento misto.
È essenziale sottolineare che con il raggruppamento temporaneo d’imprese non si determina alcuna organizzazione comune tra gli operatori economici coinvolti, i quali conservano ciascuno la loro autonomia gestionale e fiscale.
Reti di imprese (accenno) – La rete di imprese è un contratto fra imprese per accrescere la capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, con cui esse si impegnano reciprocamente a collaborare in attuazione di un programma comune.
Possono partecipare alla rete tutte le imprese, sia individuali che collettive, senza limiti di dimensioni, senza vincoli di localizzazione territoriale e/o tipologia di business.
Differenza tra rete di imprese e consorzio – Con il contratto di rete, l’impresa punta a rimanere in prima linea sul mercato, senza però rinunciare ai positivi effetti di un’aggregazione con altre imprese, mentre con il contratto di consorzio l’impresa crea con altre imprese un nuovo operatore economico in grado di avvantaggiarle.
Differenza tra ATI e rete di imprese – A differenza dell’ATI, la rete di imprese è finalizzata a una alleanza più strutturale, strategica e sinergica. In altre parole, l’ATI sta alla rete di imprese come un’avventura sentimentale estemporanea sta al fidanzamento che potrebbe, in futuro, portare anche al matrimonio.