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[ Marzo 13, 2022 0 Comments ]

Consorzio ATI e Rete di Impresa

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Consorzi e società consortili – Nell’ambito della propria attività, le cooperative possono aderire ad un consorzio che raccoglie le commesse di lavoro, organizza gli aspetti amministrativi, fornendo i servizi alle cooperative, e distribuisce il lavoro, in base alle peculiarità di ciascun sodalizio.
Non necessariamente un consorzio deve essere costituito da sole cooperative: infatti, l’art. 2602, c. 1 c.c. prevede che “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.
Il contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, ma la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività.
Fra le varie tipologie contrattuali associative le imprese possono utilizzare anche la società consortile ex art. 2615-ter c.c.. In tal caso viene costituita una società secondo le forme tipiche del Codice Civile assumendo come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602 c.c. ossia “la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle relative imprese”.

Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) – Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), anche noto come ATI (associazione temporanea di imprese), è l’istituto a cui le imprese ricorrono per partecipare a gare d’appalto quando non possiedono le categorie richieste nel bando, caratterizzato da un mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito collettivamente all’impresa “capogruppo”.
È uno strumento previsto dalla legge e costituisce una modalità agevolativa di partecipazione alle gare bandite dalla P.A.
In tal modo si consente anche alle imprese di piccole dimensioni la massima partecipazione alle procedure di gara e alle Amministrazioni appaltanti la selezione della migliore offerta.

Tipi di RTI – La disciplina, originariamente contenuta nell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 (Vecchio Codice Appalti successivamente abrogato), è inquadrata dall’art. 48 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (G.U. 19.04.2016).
Esistono 2 tipi di raggruppamento, orizzontale e verticale.
Il raggruppamento orizzontale si ha quando:

  • per i servizi e le forniture, tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione;
  • per i lavori, le imprese riunite realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione.

Il raggruppamento verticale si ha invece quando:

  • per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie;
  • per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, mentre le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili.

Può anche esistere un raggruppamento misto.
È essenziale sottolineare che con il raggruppamento temporaneo d’imprese non si determina alcuna organizzazione comune tra gli operatori economici coinvolti, i quali conservano ciascuno la loro autonomia gestionale e fiscale.

Reti di imprese (accenno) – La rete di imprese è un contratto fra imprese per accrescere la capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, con cui esse si impegnano reciprocamente a collaborare in attuazione di un programma comune.
Possono partecipare alla rete tutte le imprese, sia individuali che collettive, senza limiti di dimensioni, senza vincoli di localizzazione territoriale e/o tipologia di business.

Differenza tra rete di imprese e consorzio – Con il contratto di rete, l’impresa punta a rimanere in prima linea sul mercato, senza però rinunciare ai positivi effetti di un’aggregazione con altre imprese, mentre con il contratto di consorzio l’impresa crea con altre imprese un nuovo operatore economico in grado di avvantaggiarle.

Differenza tra ATI e rete di imprese – A differenza dell’ATI, la rete di imprese è finalizzata a una alleanza più strutturale, strategica e sinergica. In altre parole, l’ATI sta alla rete di imprese come un’avventura sentimentale estemporanea sta al fidanzamento che potrebbe, in futuro, portare anche al matrimonio.

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[ Marzo 6, 2022 0 Comments ]

I regimi OSS e IOSS nei rapporti IVA a distanza intra UE

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I regimi OSS e IOSS nei rapporti IVA a distanza intra UE

A far data da luglio 2021 la UE ci regala ben 2 nuovi regimi fiscali agevolati. I soggetti passivi possono regolarizzare le proprie posizioni Iva mediante versamento della stessa imposta in ogni Stato membro in cui si opera. L’opzione per uno dei 2 regimi di cui sopra si effettua con dichiarazione trimestrale. I 2 regimi sono:

  • OSS (One Stop Shopche include le vendite a distanza comunitarie ed i servizi digitali;
  • IOSS (Import One Stop Shopper le cessioni a distanza di beni importati da Paesi terzi nell’Unione Europea.

Le tipologie di vendite interessate dai 2 regimi sono le seguenti:

  • forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi stabiliti fuori della UE;
  • vendite a distanza di beni importati; vendite a distanza intracomunitarie;
  • vendite nazionali di merci importate.

Il regime OSS si applica alle vendite a distanza di beni e servizi B2C effettuate da soggetti passivi con volume di vendite superiori a 10.000 euro di vendite al netto dell’Iva nel corso dell’anno solare, e verso gli stati membri UE attinenti la cessione di beni, e alle prestazioni di servizi. Nel caso di cessione di beni e prestazioni di servizi di valore superiore a 10.000 euro (nell’anno precedente) si versa l’Iva nel Paese di destinazione. Invece, nel caso di cessione di beni per un valore di 10.000 euro l’Iva si versa nel Paese di partenza dei beni. Nel caso di valore delle cessioni superiore a 10.000 euro, il soggetto passivo deve identificarsi ai fini Iva nel Paese di destinazione con acquisizione della partita Iva straniera, oppure con l’esercizio dell’opzione per l’OSS, con mantenimento della partita Iva domestica. L’oggetto dei 2 nuovi regimi comprende le vendite a distanza intracomunitarie: in altre parole, cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore. Le cessioni devono implicare la spedizione dei beni con partenza in uno Stato membro e l’arrivo a destinazione in uno Stato membro diverso da quello di partenza.
Il regime MOSS (Mini One Stop Shop), già esistente per le vendite a consumatori finali, viene esteso alle vendite a distanza e a tutte le prestazioni di servizi verso i consumatori finali. Alcuni esempi di prestazioni di servizi a favore di consumatori finali sono le seguenti:

  • locazione finanziaria;
  • ristorazione e catering;
  • prestazioni connesse ad eventi;
  • servizi attinenti gli immobili;
  • prestazioni di trasporto di persone.

Le prestazioni in discorso sono imponibili nel Paese in cui avviene il consumo invece che nel Paese dove è ubicato il consumatore finale.

Per quanto concerne il regime OSS vi sono 2 varianti. La prima variante si definisce l’OSS UE, che si riferisce ai soggetti passivi che si iscrivono nello Stato membro di domicilio, nonché ai soggetti extra-UE con stabile organizzazione in un Paese membro UE ed ai soggetti extra-UE senza stabile organizzazione in UE, ma che hanno nominato un rappresentante fiscale. Esiste anche la variante OSS non-UE dedicato ai soggetti extra-UE senza stabile organizzazione in Europa. Il regime IOSS si riferisce ai beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, oppure ai casi in cui il fornitore interviene indirettamente nel trasporto dei beni verso soggetti non passivi di imposta e verso soggetti destinatari di cessioni non imponibili, ad esclusione dei beni soggetti ad accise. I soggetti passivi potranno avvalersi del regime agevolato IOSS per le vendite a distanza di valore fino a 150 euro.